Legge 06.03.1998, n. 40
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (G.U. 12.03.1998, n. 59 - S.O.)
Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
1. Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
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