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Legge 06.03.1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (G.U. 12.03.1998, n. 59 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Art. 15 - Diritto di difesa

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

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