Legge 06.03.1998, n. 40
Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
1. Il ministro dell'Interno e il ministro degli Affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal ministro dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno promuovono le iniziative occorrent
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