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Legge 06.03.1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (G.U. 12.03.1998, n. 59 - S.O.)

Titolo IV - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Art. 30 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.

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