Legge 06.03.1998, n. 40
Titolo VII - Norme finali
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50
g) l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
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