Circolare Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica 20.11.1998, n. 268/E
Ulteriori chiarimenti relativi alla circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive. Comunicato stampa del 19 novembre 1998.
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo relativo al comunicato stampa diramato il 19 novembre 1998, contenente alcune precisazioni in relazione alla circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 , riguardante "Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive":
"Nel paragrafo 1.1, concernente la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al primo periodo di applicazione dell'IRAP, è stato erroneamente affermato che, nell'ipotesi in cui alla data del 30 ottobre 1998 il contribuente abbia già effettuato il versamento del saldo dell'imposta, l'eventuale regolarizzazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, va effettuata utilizzando il modello F23.
Tale modello, che di regola viene usato per il pagamento delle sanzioni nel caso di ravvedimento operoso non può essere utilizzato nella suddetta ipotesi quanto non sono dovute sanzioni.
Pertanto, nel caso in cui sia già stato effettuato il versamento a saldo dell'imposta, i contribuenti IRAP interessati alla regolarizzazione devono utilizzare il modello normalmente adoperato per i pagamenti d'imposta (modello F24 per i soggetti esercenti attivi d'impresa) indicando il periodo di imposta al quale si riferisce il versamento.
Sempre con riferimento alla circolare n. 263/E, si precisa che al punto 2.8, avente, per oggetto "Calcolo della quota di interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria", l'espressione riportata tra parentesi "(quota di interessi passivi pari o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di periodo)" deve ritenersi modificata come segue: "(quota capitale pari o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di periodo)".
Infine, ad ulteriore chiarimento del
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