Decreto MPI 24.11.1998, n. 460
Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione - e quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001 - è consentita alle università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'articolo 14 - comma 4 - della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici.
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