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D.M. Pubblica istruzione 10.11.1998, n. 449

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998/99.

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamenti e struttura

Art. 1 - Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli Istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli Istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973;

- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso Istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine.

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