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D.M. Pubblica istruzione 10.11.1998, n. 449

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998/99.

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamenti e struttura

Art. 2 - Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 218 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzo magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai membri esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova pratica, sono indicati gli Istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

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