D.M. Pubblica istruzione 10.11.1998, n. 449
Titolo I - Sperimentazioni di ordinamenti e struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 218 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzo magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai membri esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova pratica, sono indicati gli Istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
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