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D.M. Pubblica istruzione 10.11.1998, n. 449

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998/99.

Titolo II - Sperimentazioni di solo ordinamento

Art. 3 - Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento (o non assistite) e sperimentazioni "coordinate", le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 3 e sui relativi programmi di insegnamento.

Qualora le discipline presenti nel piano di studi ordinario siano interessate a progetti sperimentali, le relative prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Negli Istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94, ma che non sono compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, gli esami di Stato si svolgono secondo il calendario e le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione.

4. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informativa nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.

5. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, nonché

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