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D.M. Pubblica istruzione 10.11.1998, n. 449

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998/99.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 6 - Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D.P.R 23 luglio 1998 n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

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