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D.M. Pubblica istruzione 10.11.1998, n. 449

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998/99.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 7 - Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scritto-grafica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

Limitatamente all'anno scolastico 1998/99 la seconda prova scritta degli esami di stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte.

Sempre per l'anno scolastico 1998/99, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, da tabelle contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

3. La prova pratica di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio.

Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa programmazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi.

Per l'effettuazione della prova pratica di cui al precedente comma, i candidati sono ripartiti in gruppi distinti, corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, procurando, comunque, che l'ordine di chiamata dei candidati sia il medesimo sia c

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