Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8".
2. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole ", non decorre l'anzianità".
3. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".
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