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Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (G.U. 07.11.1998, n. 261)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 12 -

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8".

2. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole ", non decorre l'anzianità".

3. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

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