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Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (G.U. 07.11.1998, n. 261)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 14 -

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio".

2. Il primo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dai seguenti:

" 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45, comma 4.

1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1".

3. Al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si

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