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Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (G.U. 07.11.1998, n. 261)

Art. 19 -

1. All'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "sospende il giudizio".

2. All'articolo 68-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "della motivazione".

3. All'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "dalla presentazione della richiesta di espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla promozione".

4. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

5. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel terzo periodo, le parole: "i successivi" sono sostituite dalle seguenti "il termine perentorio di";

6. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile".

7. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "si svolge" sono inserite le seguenti: ", con le pr

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