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Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (G.U. 07.11.1998, n. 261)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 -

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

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