Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione - già indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 1998 - 4 serie speciale - si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando.
3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione. 1
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