Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (G.U. 07.11.1998, n. 261)
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103,".
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