Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1,".
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