D.P.R. 20.10.1998, n. 403
Capo II - Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati.
l. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o dal regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformaz
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