D.P.R. 20.10.1998, n. 403
Capo II - Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati.
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
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