Circolare ARAN 25.09.1998, prot. n. 5831
Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998. Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, stipulato il 7 agosto 1998.
Con i contratti collettivi quadro in oggetto, stipulati il 7 agosto 1998 e pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, l'ARAN ha raggiunto, per la parte rimessa alla contrattazione collettiva, l'obiettivo di completare il quadro normativo previsto dagli art. 47 e 47 bis del d.lgs. 3.2.1993, n. 29 (come modificati ed integrati dai d.lgs. di riforma del 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80) per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro.
Con il primo accordo (che riguarda tutti i dipendenti dei comparti cui si applicano i CCNL stipulati dall'ARAN) sono state stabilite le modalità di elezione e funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale nei comparti delle pubbliche amministrazioni; con il secondo le modalità di utilizzo delle libertà e prerogative sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali.
L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali è stato effettuato a livello nazionale dall'ARAN, sulla scorta della regola prefissata dall'art. 44 del d.lgs. 80/98, la quale, in prima applicazione, prevede che le organizzazioni sindacali conseguono l'ammissione al tavolo negoziale nel comparto o area - se raggiungono una rappresentatività non inferiore al 4% calcolata tenendo conto del solo dato associativo. Le risultanze della prima applicazione sono riportate nelle tabelle (allegato dal n. 2 al n. 9) del CCNL relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, nel quale sono individuate le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il rinnovo dei CCNL dei vari comparti e, quindi, rappresentative.
Per effetto dell'art. 47 bis citato, a decorrere dal 1 aprile 1999 e con valenza dal secondo biennio contrattuale, la predetta regola cambia nel senso che, a regime
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