D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al Provveditore agli studi di titolarità e al proprio Capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.