D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359
1. Non si da luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della Scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale;
e) impegno in altri esami coincidenti con gli esami di Stato di cui al presente decreto.
2. Parimenti, non si da luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
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