D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'art. 8 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
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