CCNI MURST 31.08.1999
Formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema dell'autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio dell'accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e l'elaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base dell'attività formativa svolta, del livello di diffusione e dell'effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all'ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati - per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
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