CCNI MURST 31.08.1999
CAPI D'ISTITUTO
1. L'Amministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
1) coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche;
2) reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
3) tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
4) coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove sia preposto a scuole "polo";
5) progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi l'Amministrazione tiene conto:
a) dell'esito positivo della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L. e 41 del presente contratto integrativo.
b) della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti;
c) della congruità di tale competenza rispetto all'incarico da affidare;
d) della compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
e) della disponibilità degli interessati.
2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto affidatario dell'incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell'oggetto, del luogo di svolgimento, della
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