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CCNI MURST 31.08.1999

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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 53 - Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario

1. La consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura stabilita dall'art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.

La dotazione organica provinciale è ripartita tra:

a) dotazioni di base d'istituto in relazione ai carichi di lavoro, (ad esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, durata del tempo - scuola, attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti);

b) dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di reti o consorzi di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a favore delle scuole collegate o consorziate;

c) assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche con particolare riguardo a specifici progetti di istituto, particolari situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio, laboratori anche non previsti in ordinamento, attività integrative extracurricolari, scuole con elevata frequenza di immigrati, iniziative promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui al D.P.R. 567/1996.

Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall'art.5, comma 4, lett. a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere l'accordo sulla distribuzione, comma 4, lett. a) delle dotazioni di personale.

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