D.M. Pubblica istruzione 09.08.1999, n. 323
1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all'obbligo scolastico per nove anni. È consentito, a norma dell'art.110, comma 2, del decreto legislativo n. 297/94, il completamento dell'obbligo di istruzione anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.
3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità e delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.
4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 9/1999, programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curricoli, finalizzati a:
1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;
2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi
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