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D.M. Pubblica istruzione 09.08.1999, n. 323

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della L. 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione. (G.U. 16.09.1999, n. 218)

Art. 3 - Iniziative nella scuola media

1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.

2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.

3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.

4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.

5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospe

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