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D.M. Pubblica istruzione 09.08.1999, n. 323

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della L. 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione. (G.U. 16.09.1999, n. 218)

Art. 4 - Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore

1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.

2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 9/99, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:

a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;

b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;

c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;

d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;

e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.

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