D.M. Pubblica istruzione 09.08.1999, n. 323
1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l'efficace attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 maggio 1998, n. 251, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 9del 20 gennaio 1999.
2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 - possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale.
Negli istituti professionali di Stato possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all'area di approfondimento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.