D.P.C.M. 26.08.1999
2.1 A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 il numero massimo di assunzioni a tempo indeterminato del personale del comparto scuola è stabilito secondo i seguenti criteri e rivelazioni:
a) numero dei posti rimasti vacanti dopo tutte le operazioni di trasferimento e passaggio;
b) effetti dei provvedimenti di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
2.2 Il numero complessivo di assunzioni di cui al comma 1 non deve comportare, in ogni modo, il superamento del numero di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del comparto scuola previsto dal DI 27.7.1998, n. 330 alla data del 31.12.99.
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