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D.P.C.M. 26.08.1999

Previsione di criteri, modalità e termini differenziati delle assunzioni, per il settore della scuola.

Art. 3 -

3.1 Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sarà definito, in unica soluzione, in tempo utile ad assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico, il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a disporre a partire dall'anno scolastico 1999/2000, previo confronto tra le disponibilità rilevate secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1 e quelle prevedibili per l'anno scolastico successivo.

3.2 Le assunzioni di cui al comma 1 hanno effetto - per il primo anno - dal 1.9.99 per il personale delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado o dal 1.11.99 per il personale dei Conservatori dio Musica e delle Accademie di Belle Arti, di Danza e d' Arte drammatica.

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