D.P.R. 31.08.1999, n. 394
Capo I - Disposizione di carattere generale
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino, si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto
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