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D.P.R. 31.08.1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (G.U. 03.11.1999, n. 258 - S.O.)

Capo II - Ingresso e soggiorno

Art. 17 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

[2. [La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio]. 49 La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.] 50

49

Periodo soppresso dall'art. 16, d.P.R. 18.10.2004, n. 334.

50

Comma abrogato dall'art. 15, comma 4, L. 23.12.2021, n. 238.

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