D.P.R. 31.08.1999, n. 394
Capo II - Ingresso e soggiorno
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
[2. [La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio]. 49 La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.] 50
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