D.P.R. 31.08.1999, n. 394
Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore età, salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante; 63
a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente; 64
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico:
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.