D.P.R. 31.08.1999, n. 394
Capo V - Disciplina del lavoro
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Articolo aggiunto dall'art. 24, d.P.R. 18.10.2004, n. 334.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.