D.P.R. 31.08.1999, n. 394
Capo V - Disciplina del lavoro
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. 84
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'àmbito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, s
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