D.P.R. 31.08.1999, n. 394
Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e professioni
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. [I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione]. 111
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