D.P.R. 31.08.1999, n. 394
Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. È responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della provincia;
c) da un rappresentante della regione;
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento c
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