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D.P.R. 31.08.1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (G.U. 03.11.1999, n. 258 - S.O.)

Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale

Art. 58 - Fondo nazionale per le politiche migratorie

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

2. [Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998]. 124

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