Legge 03.08.1999, n. 265
Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Autonomia dei comuni e delle province). - 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della";
b) al comma 4, la parola: "determina" è sostituita dalla seguente: "indica";
c) al comma 7, le parole: "fissa i criteri e le procedure" sono sostituite dalle seguenti: "indica i
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