Legge 03.08.1999, n. 265
Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune";
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore". 4
2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"ART. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. 5
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