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Legge 03.08.1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (G.U. 06.08.1999, n. 183 - S.O. n. 149)

Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

Art. 4 - Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune";

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:

", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore". 4

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"ART. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. 5

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