Legge 03.08.1999, n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (G.U. 06.08.1999, n. 183 - S.O. n. 149)
Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
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Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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