Legge 03.08.1999, n. 265
Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordina
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