Legge 03.08.1999, n. 265
Capo III - Disciplina dello status degli amministratori locali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 18, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.