Legge 03.08.1999, n. 265
Capo IV - Norme finali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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