Legge 03.08.1999, n. 265
Capo IV - Norme finali
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.
3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b) legge 10 febbraio 1953, n. 62;
c) legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
d) legge 23 marzo 1981, n. 93;
e) legge 23 aprile 1981, n. 154;
f) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
g) legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) legge 25 marzo 1993, n. 81;
i) legge 31 gennaio 1994, n. 97;
l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
m) legge 15 marzo 1997, n. 59, e relativi decreti legislativi di attuazione;
n) legge 15 maggio 1997, n. 127.
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