Legge 03.08.1999, n. 265
Capo IV - Norme finali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimità i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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